IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale  e'  stato
istituito il Provveditorato generale dello Stato; 
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827,   che   approvano   rispettivamente   le   nuove    disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato ed il relativo regolamento; 
  Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n.  1796,  che  approva  il
regolamento per le gestioni affidate ai  consegnatari-cassieri  delle
amministrazioni centrali; 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; 
  Udito il parere della Corte dei conti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  E' approvato l'annesso regolamento per le gestioni dei  cassieri  e
dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato che,  vistato  dal
Ministro del tesoro, ha effetto dal primo giorno del mese  successivo
a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
  Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento  approvato
con  il  regio  decreto  20  ottobre  1924,  n.  1796,  e  successive
modificazioni, nonche' ogni  altra  disposizione,  incompatibile  con
quelle contenute nell'annesso regolamento. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 novembre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                         COSSIGA - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1980 
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 10